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Statuto

STATUTO DELL'U.R.A.L. Unione Regionale delle Associazioni Albergatori della Lombardia - FEDERALBERGHI LOMBARDIA

INDICE GENERALE

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

Art. 2 - Scopi

TITOLO II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 3 - Soci

Art. 4 - Modalità di adesione

Art. 5 - Assetto contributivo

Art. 6 - Perdita del rapporto associativo

TITOLO III

GLI ORGANI DELL’U.R.A.L.

Art. 7 - Organi

Art. 8 - L’Assemblea: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri

Art. 10 - La Giunta Esecutiva: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri

Art. 11 - Il Presidente

Art. 12 - I Vicepresidenti

Art. 13 - Il Segretario Generale

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Esercizio Finanziario

Art. 17 - Bilancio Preventivo e Conto consuntivo

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 18 - Principi Generali

Art. 19 - Disposizioni transitorie

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

1.L’Unione Regionale delle Associazioni o sindacati degli albergatori della Lombardia, in forma abbreviata U.R.A.L., è l’espressione regionale unitaria delle imprese turistico-alberghiere organizzate nelle associazioni provinciali di categoria che la costituiscono.

2. L’Unione Regionale Albergatori della Lombardia non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici.

3. Ha sede in Milano e aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, successivamente denominata Federalberghi.

4. L’U.R.A.L. è costituita a norma dell’art. 2 e successivi dello statuto della Federalberghi quale organo di coordinamento e di rappresentanza degli interessi delle Associazioni provinciali di categoria a livello regionale, con le competenze attribuitegli dal presente statuto e dallo Statuto Federale.

5. La durata dell’U.R.A.L. è stabilita sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

Art. 2 - Scopi

1. l’U.R.A.L. nell’interesse delle associazioni territoriali albergatori persegue i seguenti scopi:

a) studiare i problemi di categoria sotto il profilo dell’interesse generale e turistico nell’ambito regionale;

b) tutelare e difendere gli interessi giuridici, economici e sociali delle Associazioni Albergatori aderenti all’U.R.A.L. nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, regionali e nazionali;

c) rappresentare in tutte le sedi regionali le Associazioni degli Albergatori della Lombardia, promuovendone l’inserimento in tutti gli organi turistici ed economici di pubblico potere;

d) rappresentare in seno a Federalberghi in modo unitario le istanze delle associazioni provinciali di categoria;

e) collaborare con le istituzioni e con gli enti pubblici e provati, rappresentanze sindacali, economiche e sociali, per promuovere gli interessi della categoria alberghiera;

f) assistere e coordinare le Associazioni di provincia nelle attività tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza , nonché nell’espletamento delle loro attività istituzionali;

g) promuovere la formazione imprenditoriale degli imprenditori associati e degli addetti al settore;

h) promuovere le strutture turistico-alberghiere della Regione Lombardia;

i) definire, assieme alle associazioni provinciali, una politica tendente sia alla valorizzazione delle risorse turistiche della Regione, sia alla promozione di tutte le iniziative utili al miglioramento costante della ricettività in Lombardia.

l) stimolare e sensibilizzare gli operatori del settore all’applicazione delle strategie comuni;

m) curare la comunicazione interna ed esterna assicurando la tempestività della trasmissione delle informazioni a tutti gli associati;

n) favorire in ogni modo possibile il mantenimento di buoni rapporti tra gli associati che compongono il settore.

TITOLO II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 3 - Soci

1. Costituiscono l’U.R.A.L. le associazioni provinciali di categoria esistenti nella Regione anche se costituite presso o in seno alle Unioni od Associazioni territoriali confederali, purchè la costituzione di queste ultime sia regolata a norma e per gli effetti degli accordi tra la Federalberghi e la Confederazione.

2. Le Associazioni territoriali aderenti devono avere competenza provinciale e devono essere iscritte a Federalberghi. Le associazioni non iscritte a Federalberghi possono comunque aderire all’U.R.A.L. impegnandosi a regolarizzare la propria posizione entro tre (3) anni dall’iscrizione.

3. Possono altresì far parte dell’U.R.A.L. organizzazioni o gruppi di albergatori purchè esercenti la loro attività nelle province della Regione dove non esistano organizzazioni di cui ai precedenti comma del presente art. 3.

Art. 4 - Modalità di adesione

1. Le Associazioni provinciali di categoria e le organizzazioni di albergatori devono presentare domanda scritta al Presidente dell’U.R.A.L. , allegando copia della delibera relativa, adottata dai rispettivi organi direttivi, copia dello statuto, nonché l’elenco delle aziende, suddivise per categoria, aderenti alla rispettiva associazione territoriale.

2. L’adesione ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da darsi sei (6) mesi prima di ciascuna scadenza.

3. Sulla domanda di ammissione si pronuncia insindacabilmente la Giunta Esecutiva dell’Unione.

4. Contro l’eventuale giudizio negativo o la mancata accettazione è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente.

5. Le deliberazioni di ammissione saranno notificate con lettera raccomandata all’Associazione interessata.

Art. 5 - Assetto contributivo

1. L’adesione comporta il versamento di una quota di iscrizione ed un contributo annuale le cui entità e modalità saranno deliberate dall’Assemblea dell’Unione ed in conformità a quanto predisposto dal regolamento di attuazione del presente statuto.

2. In materia contributiva l’Unione svolgerà i compiti demandatigli dallo statuto federale.

Art. 6 - Perdita del rapporto associativo

1. Le organizzazioni possono perdere il diritto all’associazione nei seguenti casi:

a) per mancato pagamento per oltre un esercizio sociale della quota annuale contributiva;

b) per lo scioglimento della Associazione Territoriale;

c) per la disdetta con l’osservanza dei termini di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto;

d) per l’esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva nell’ipotesi di inadempienza e di violazione degli assunti a norma del presente statuto e qualora le modifiche apportate al proprio statuto contrastino con i principi fondamentali previsti nel presente statuto.

2. Contro le delibere di esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo che lo esamina e decide in via definitiva entro 60 giorni.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL’U.R.A.L.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell’Unione Regionale delle Associazioni Albergatori della Lombardia:

a) L’Assemblea

b) Il Consiglio Direttivo

c) La giunta Esecutiva

d) Il Presidente

e) I Vicepresidenti

f) Il Segretario Generale

g) Il Collegio dei Revisori dei Conti

h) Il Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche hanno durata di 4 esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 8 - L’assemblea

1. COSTITUZIONE

L’Assemblea è costituita dai componenti i Consigli Direttivi delle singole associazioni aderenti.

L’Assemblea ha luogo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, in via straordinaria quando il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/3 dei Soci lo ritengano necessario e ne facciano richiesta motivata con gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

In sede assembleare, al fine delle votazioni, ogni organizzazione aderente ha diritto al voto secondo le modalità determinate nel regolamento allegato al presente statuto.

2. CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente o qualora lo richiedano almeno dieci Consiglieri di cui all’art.9, con lettera raccomandata alla posta almeno 20 giorni prima.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 8 giorni e la convocazione può essere inviata anche per mezzo telegramma, telex o telefax.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tutti i componenti i Consigli Direttivi delle singole organizzazioni aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei delegati di almeno cinque associazioni aderenti.

3. PRESIDENZA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale dell’Unione.

In caso di votazione,si provvede alla nomina di due o più componenti dell’Assemblea come scrutatori.

4. DELIBERE

L’Assemblea adotta le sue deliberazioni, normalmente con scrutinio palese, con scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice calcolata secondo modalità del regolamento di attuazione del presente statuto.

5. POTERI

1. Spetta all’Assemblea ordinaria:

a) eleggere il Presidente e i tre Vicepresidenti che rstano in carica per quattro (4) anni e sono rieleggibili;

b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

c) discutere e deliberare sulla relazione sociale e finanziaria predisposta dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ciascun anno;

d) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annue di iscrizione ed i contributi annuali;

e) fissare le linee programmatiche e determinare il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) approvare il bilancio consuntivo;

2. In seduta straordinaria competono all’assemblea:

a) l’approvazione delle modifiche dello statuto;

b) lo scioglimento dell’ Unione Regionale;

c) la deliberazione su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

1. COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da 25 membri.

Ne fanno parte per diritto il Presidente dell’ U.R.A.L. e i Presidenti delle

Associazioni Provinciali aderenti.

Ove una Associazione provinciale sia composta da più comparti economici ha diritto a far parte dell’ U..R.A.L. il rappresentate degli albergatori.

Ogni Associazione ha diritto, oltre al Presidente, ad un numero di Consiglio, proporzionalmente al gettito contributivo e secondo i criteri dettati dal regolamento di attuazione del presente statuto.

Partecipando ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, i membri delle singole associazioni che ricoprono cariche federali.

Nel Consiglio devono essere rappresentati i principali settori turistico-alberghieri della Regione Lombardia.

2. CONVOCAZIONE

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo ( 1/3) dei Consiglieri almeno con quindici (15) giorni di preavviso.

La convocazione sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta. In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni (5) e l’avviso deve essere fatt tramite telegramma, telex o telefax.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorgio della riunione.

Le riunione del Consiglio Direttivo saranno valide con la presente di almeno la maggioranza dei Consiglieri.

3. PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal Vice presidente anziano.

4. DELIBERE

Il Consiglio vota normalmente per voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. POTERI

Il Consiglio Direttivo esegue le direttive generali dell’Assemblea, promuove ed attua quando ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo :

a) dare esecuzione alle delibere assembleari;

b) designare i rappresentati di categoria negli organi ed enti a rappresentanza regionale;

c) nominare il segretario generale;

d) nominare i componenti della Giunta esecutiva;

e) decidere sui ricorsi contro le delibere della Giunta Esecutiva;

f) predisporre i preventivi e i consuntivi morali e finanziari;

g) può delegare temporaneamente e per giustificati motivi i suoi poteri in tutto o in parte al Presidente od alla giunta Esecutiva.

Art. 10 - La Giunta esecutiva

1. COSTITUZIONE

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell’Unione Regionale dai tre Vice Presidenti e dai restanti Presidenti provinciali garantendo la rappresentatività delle provincie della Lombardia.

2. CONVOCAZIONE

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo (1/3) dei membri.

Si riunisce almeno una volta ogni due mesi con preavviso di dieci giorni.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma, telex o telefax, fino a cinque giorni della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

3. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, fissato a tal fine le linee dell’azione presidenziale;

b) istruisce gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo;

c) redige annualmente la relazione sull’attivita’ svolta dall’Unione Regionale, nonché, il bilancio preventivo o consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d) propone al Consiglio Direttivo i criteri e le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi associativi;

e) delibera sull’ ammissione e sull’ esclusione dei Soci;

f) esamina ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;

g) delibera la convocazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce circa la propria attività;

h) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione non previsti specificamente nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti e dura in carica quattro anni; attua le deliberazioni degli organi collegiali. In caso di assenza, egli è sostituito dal Vice Presidente anziano.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Unione regionale; ha il potere di firma che può delegare.

3. I compiti del Presidente sono:

convocare e presiedere l’assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;

sovraintendere alla gestione dell’ Associazione,

sovraintendere alla conduzione dei vari uffici;

può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ ordinaria amministrazione;

in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri della Giunta esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

Art. 12 - I Vicepresidenti

I tre Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’ unione e possono ricevere deleghe specifiche.

Art. 13 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell’ espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un componente dell’ Organo

3. Il Segretario Generale sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell’ Unione e provvede al buon andamento di essi, assicurando la continuità dell’ Unione indipendentemente dal succedersi degli organi direttivi.

4. Egli provvede alla compilazione dei bilanci, alla stesura dei verbali degli organi dell’ Unione, alla gestione tecnica e finanziaria degli uffici, deve inoltre provvedere alla conservazione degli atti, dei registri e dell’ archivio.

5. Esercita tutti quegli atti e funzioni che gli vengono delegati dal Presidente.

6. Il Segretario generale mantiene contatti permanenti con i Direttori e Segretari Provinciali operanti nella Regione, anche attraverso periodiche riunioni collegiali.

Art. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre(3) componenti eletti ogni quattro anni dall’Assemblea ordinaria.

2. Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa dell’U.R.A.L.. Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e dovrà redigere una relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno che dovrà essere trasmessa all’ Assemblea.

3. I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 15 - Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati dall’ Assemblea ogni quattro anni. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

2. La carica di Probiviro è incomparabile con qualsiasi altra carica.

3. Sono deferite ai Probiviri tutte le controversie sociali tra Soci, tra questi e l’Unione Regionale e i suoi organi, nonché tutte le controversie sulla interpretazione e l’ applicazione del presente Statuto.

4. essi giudicheranno"pro bono aequo" senza formalità di procedura.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio preventivo e conto consuntivo

Per ciascun esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO V

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 18 - Principi generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, e in mancanza i principi generali di diritto che regolano la materia.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna unitamente al Regolamento di attuazione.


     
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