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Statuto STATUTO DELL'U.R.A.L. Unione Regionale delle Associazioni Albergatori della Lombardia - FEDERALBERGHI LOMBARDIA INDICE GENERALE TITOLO I I PRINCIPI Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Art. 2 - Scopi TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI Art. 3 - Soci Art. 4 - Modalità di adesione Art. 5 - Assetto contributivo Art. 6 - Perdita del rapporto associativo TITOLO III GLI ORGANI DELLU.R.A.L. Art. 7 - Organi Art. 8 - LAssemblea: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri Art. 9 - Il Consiglio Direttivo: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri Art. 10 - La Giunta Esecutiva: costituzione, convocazione, presidenza, delibere, poteri Art. 11 - Il Presidente Art. 12 - I Vicepresidenti Art. 13 - Il Segretario Generale Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Art. 16 - Esercizio Finanziario Art. 17 - Bilancio Preventivo e Conto consuntivo TITOLO V DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE Art. 18 - Principi Generali Art. 19 - Disposizioni transitorie TITOLO I I PRINCIPI Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza 1.LUnione Regionale delle Associazioni o sindacati degli albergatori della Lombardia, in forma abbreviata U.R.A.L., è lespressione regionale unitaria delle imprese turistico-alberghiere organizzate nelle associazioni provinciali di categoria che la costituiscono. 2. LUnione Regionale Albergatori della Lombardia non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. 3. Ha sede in Milano e aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, successivamente denominata Federalberghi. 4. LU.R.A.L. è costituita a norma dellart. 2 e successivi dello statuto della Federalberghi quale organo di coordinamento e di rappresentanza degli interessi delle Associazioni provinciali di categoria a livello regionale, con le competenze attribuitegli dal presente statuto e dallo Statuto Federale. 5. La durata dellU.R.A.L. è stabilita sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare. Art. 2 - Scopi 1. lU.R.A.L. nellinteresse delle associazioni territoriali albergatori persegue i seguenti scopi:
TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI Art. 3 - Soci 1. Costituiscono lU.R.A.L. le associazioni provinciali di categoria esistenti nella Regione anche se costituite presso o in seno alle Unioni od Associazioni territoriali confederali, purchè la costituzione di queste ultime sia regolata a norma e per gli effetti degli accordi tra la Federalberghi e la Confederazione. 2. Le Associazioni territoriali aderenti devono avere competenza provinciale e devono essere iscritte a Federalberghi. Le associazioni non iscritte a Federalberghi possono comunque aderire allU.R.A.L. impegnandosi a regolarizzare la propria posizione entro tre (3) anni dalliscrizione. 3. Possono altresì far parte dellU.R.A.L. organizzazioni o gruppi di albergatori purchè esercenti la loro attività nelle province della Regione dove non esistano organizzazioni di cui ai precedenti comma del presente art. 3. Art. 4 - Modalità di adesione 1. Le Associazioni provinciali di categoria e le organizzazioni di albergatori devono presentare domanda scritta al Presidente dellU.R.A.L. , allegando copia della delibera relativa, adottata dai rispettivi organi direttivi, copia dello statuto, nonché lelenco delle aziende, suddivise per categoria, aderenti alla rispettiva associazione territoriale. 2. Ladesione ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da darsi sei (6) mesi prima di ciascuna scadenza. 3. Sulla domanda di ammissione si pronuncia insindacabilmente la Giunta Esecutiva dellUnione. 4. Contro leventuale giudizio negativo o la mancata accettazione è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente. 5. Le deliberazioni di ammissione saranno notificate con lettera raccomandata allAssociazione interessata. Art. 5 - Assetto contributivo 1. Ladesione comporta il versamento di una quota di iscrizione ed un contributo annuale le cui entità e modalità saranno deliberate dallAssemblea dellUnione ed in conformità a quanto predisposto dal regolamento di attuazione del presente statuto.2. In materia contributiva lUnione svolgerà i compiti demandatigli dallo statuto federale. Art. 6 - Perdita del rapporto associativo 1. Le organizzazioni possono perdere il diritto allassociazione nei seguenti casi:
2. Contro le delibere di esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo che lo esamina e decide in via definitiva entro 60 giorni. TITOLO III GLI ORGANI DELLU.R.A.L. Art. 7 - Organi 1. Sono organi dellUnione Regionale delle Associazioni Albergatori della Lombardia:
2. Tutte le cariche hanno durata di 4 esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Art. 8 - Lassemblea 1. COSTITUZIONE LAssemblea è costituita dai componenti i Consigli Direttivi delle singole associazioni aderenti. LAssemblea ha luogo in seduta ordinaria almeno una volta allanno, in via straordinaria quando il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/3 dei Soci lo ritengano necessario e ne facciano richiesta motivata con gli argomenti da porre allordine del giorno. In sede assembleare, al fine delle votazioni, ogni organizzazione aderente ha diritto al voto secondo le modalità determinate nel regolamento allegato al presente statuto. La convocazione dellAssemblea è effettuata dal Presidente o qualora lo richiedano almeno dieci Consiglieri di cui allart.9, con lettera raccomandata alla posta almeno 20 giorni prima. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 8 giorni e la convocazione può essere inviata anche per mezzo telegramma, telex o telefax. Lavviso di convocazione deve contenere lordine del giorno, la data, lora e il luogo della riunione. LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tutti i componenti i Consigli Direttivi delle singole organizzazioni aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei delegati di almeno cinque associazioni aderenti. 3. PRESIDENZA LAssemblea è presieduta dal Presidente dellUnione e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente anziano. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale dellUnione. In caso di votazione,si provvede alla nomina di due o più componenti dellAssemblea come scrutatori. 4. DELIBERE LAssemblea adotta le sue deliberazioni, normalmente con scrutinio palese, con scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice calcolata secondo modalità del regolamento di attuazione del presente statuto. 5. POTERI 1. Spetta allAssemblea ordinaria:
2. In seduta straordinaria competono allassemblea:
Art. 9 - Il Consiglio direttivo 1. COSTITUZIONE Il Consiglio Direttivo è composto da 25 membri. Ne fanno parte per diritto il Presidente dell U.R.A.L. e i Presidenti delle Associazioni Provinciali aderenti. Ove una Associazione provinciale sia composta da più comparti economici ha diritto a far parte dell U..R.A.L. il rappresentate degli albergatori. Ogni Associazione ha diritto, oltre al Presidente, ad un numero di Consiglio, proporzionalmente al gettito contributivo e secondo i criteri dettati dal regolamento di attuazione del presente statuto. Partecipando ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, i membri delle singole associazioni che ricoprono cariche federali. Nel Consiglio devono essere rappresentati i principali settori turistico-alberghieri della Regione Lombardia. 2. CONVOCAZIONE Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo ( 1/3) dei Consiglieri almeno con quindici (15) giorni di preavviso. La convocazione sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta. In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni (5) e lavviso deve essere fatt tramite telegramma, telex o telefax. La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, lora e lordine del giorgio della riunione. Le riunione del Consiglio Direttivo saranno valide con la presente di almeno la maggioranza dei Consiglieri. 3. PRESIDENZA Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal Vice presidente anziano. 4. DELIBERE Il Consiglio vota normalmente per voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente. 5. POTERI Il Consiglio Direttivo esegue le direttive generali dellAssemblea, promuove ed attua quando ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo :
Art. 10 - La Giunta esecutiva 1. COSTITUZIONE La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dellUnione Regionale dai tre Vice Presidenti e dai restanti Presidenti provinciali garantendo la rappresentatività delle provincie della Lombardia. 2. CONVOCAZIONE La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo (1/3) dei membri. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi con preavviso di dieci giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma, telex o telefax, fino a cinque giorni della data della riunione. Lavviso di convocazione deve contenere lordine del giorno, la data, lora e il luogo della riunione. 3. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta esecutiva:
Art. 11 - Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dallAssemblea tra i propri componenti e dura in carica quattro anni; attua le deliberazioni degli organi collegiali. In caso di assenza, egli è sostituito dal Vice Presidente anziano. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Unione regionale; ha il potere di firma che può delegare. 3. I compiti del Presidente sono:
Art. 12 - I Vicepresidenti I tre Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell unione e possono ricevere deleghe specifiche. Art. 13 - Il Segretario generale 1. Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. 2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un componente dell Organo 3. Il Segretario Generale sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell Unione e provvede al buon andamento di essi, assicurando la continuità dell Unione indipendentemente dal succedersi degli organi direttivi. 4. Egli provvede alla compilazione dei bilanci, alla stesura dei verbali degli organi dell Unione, alla gestione tecnica e finanziaria degli uffici, deve inoltre provvedere alla conservazione degli atti, dei registri e dell archivio. 5. Esercita tutti quegli atti e funzioni che gli vengono delegati dal Presidente. 6. Il Segretario generale mantiene contatti permanenti con i Direttori e Segretari Provinciali operanti nella Regione, anche attraverso periodiche riunioni collegiali. Art. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre(3) componenti eletti ogni quattro anni dallAssemblea ordinaria. 2. Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa dellU.R.A.L.. Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e dovrà redigere una relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno che dovrà essere trasmessa all Assemblea. 3. I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Art. 15 - Il Collegio dei probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati dall Assemblea ogni quattro anni. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente. 2. La carica di Probiviro è incomparabile con qualsiasi altra carica. 3. Sono deferite ai Probiviri tutte le controversie sociali tra Soci, tra questi e lUnione Regionale e i suoi organi, nonché tutte le controversie sulla interpretazione e l applicazione del presente Statuto. 4. essi giudicheranno"pro bono aequo" senza formalità di procedura. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Art. 16 - Esercizio Finanziario Lesercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 17 - Bilancio preventivo e conto consuntivo Per ciascun esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti allapprovazione dellAssemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. TITOLO V DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE Art. 18 - Principi generali Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, e in mancanza i principi generali di diritto che regolano la materia. Art. 19 - Disposizioni transitorie Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna unitamente al Regolamento di attuazione. |
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